La capacità di intendere è la capacità del soggetto di saper distinguere le proprie azioni e di saper valutare, prima di agire, i motivi e le conseguenze del proprio comportamento nella realtà circostante.
La capacità di volere, invece, è l’attitudine del soggetto di ‘volere’ ciò che ha deciso di fare e di comportarsi coerentemente con questa scelta.
L’art. 85 del c.p. afferma: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.
La Pericolosità sociale
L’art. 203 del c. p. definisce persona socialmente pericolosa “la persona anche se non imputabile o non punibile, la quale ha che ha commesso un reato o un quasi-reato (artt. 49 e 115 del codice penale), quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (art. 203 del codice penale).
Il sistema giudiziario italiano vigente, detto “a doppio binario,” prevede, in aggiunta alla pena inflitta sul presupposto della colpevolezza, misure di sicurezza fondate sulla pericolosità sociale del reo e finalizzata alla sua riabilitazione o neutralizzazione.
L‘art. 202 afferma: “Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.”
La Perizia psichiatrica nel processo penale
Secondo l’art. 220 del c. c. p., “il principale strumento di valutazione della capacità di intendere e di volere nel processo penale è la perizia psichiatrica. Essa rappresenta una fonte di prova ed è richiesta quando “occorre svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”.
L’attività del perito forense risulta dunque fondamentale per la decisione finale del giudice, sia in merito alle pene da somministrare, sia relativamente alle misure di sicurezza da applicare all’imputato. Lo psichiatra, esaminati gli atti di accusa, dovrà eseguire tutti gli accertamenti clinici necessari a stabilire quali fossero le condizioni mentali del reo al momento del fatto – in specie, se egli era capace di intendere e di volere (dunque imputabile), oppure se tale capacità era compromessa da un’infermità o da una patologia psicologica tale da costituire un vizio parziale o totale.
In caso di non imputabilità, il perito è chiamato a pronunciarsi anche sul grado di pericolosità sociale del soggetto correlata al disturbo mentale.
- Un vizio parziale di mente in assenza di pericolosità sociale porta a una pena diminuita di un terzo e a nessuna applicazione di misure di sicurezza.
- Un vizio parziale di mente con pericolosità sociale implica la diminuzione di un terzo della pena diminuita di un terzo e l’internamento in casa di cura e custodia, o la libertà vigilata se la pericolosità psichiatrica è persistente.
- Con un vizio totale di mente senza pericolosità sociale, il caso viene prosciolto e archiviato e cessa ogni misura cautelare nei confronti dell’imputato.
- Con un vizio totale di mente con pericolosità sociale, si ha proscioglimento e internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario o libertà vigilata fino a quando persiste la pericolosità sociale del prosciolto.
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