Secondo l’OMS, “per abuso all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere”.
DINAMICHE PSICOLOGICHE DELL’ABUSO MINORILE
L’abuso sessuale su minore è un fenomeno unico, differente rispetto a quello su adulti, e richiede pertanto modalità di intervento specifiche.
Le caratteristiche principali dell’abuso su minore sono:
– Tentativo, da parte del pedofilo (generalmente una persona conosciuta), di conquistare la fiducia del minore e di celare l’abuso; – episodi ricorrenti ed invasivi che col tempo acquisiscono natura prettamente sessuale;
– Rapporti incestuosi o intrafamiliari nell’1/3 dei casi.
Generalmente, i minori tendono a non rivelare l’abuso subito dopo l’evento: temono l’abusante e le sue minacce e ciò, unitamente alla paura di non essere creduti, li spinge spesso ad adottare un comportamento accomodante nei confronti del molestatore. L’accertamento di un abuso su minore (che normalmente si confida con la madre, un amico, un pari o un insegnante) è spesso più un processo che un singolo evento, e comporta la valutazione di diversi indicatori: fisici (ad esempio lesioni genitali, infezioni o malattie sessualmente trasmissibili non altrimenti spiegabili), comportamentali (irritabilità, depressione, disturbo da stress post-traumatico, bassa autostima, insonnia, disordini alimentari, perdita di competenze sociali, uso di sostanze…), atteggiamenti sessualizzati precoci o non appropriati rispetto all’età del minore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E INDAGINE PERITALE
Nel corso del Novecento, la legislazione italiana ha subito importanti variazioni in merito alle norme che disciplinano l’abuso sessuale infantile e la tutela penale dei minori. Il Codice Rocco del 1930 annoverava ancora i reati sessuali come delitti contro “la moralità pubblica e il buon costume,” configurando l’ipotesi di reato non più in seguito al danno di corruzione di minore (come il precedente Codice Zanardelli del 1889), ma all’atto stesso commesso contro una persona minore di anni sedici.
La legge del 15 febbraio del 1996 n. 66 ha inserito i reati sessuali “nei delitti contro la persona”: la libertà e la salute sessuale vengono finalmente riconosciuti come interesse primari e come diritti fondamentali dell’individuo da tutelare in quanto tali, e non più in ragione della riprovevolezza sociale suscitata o da ragioni legate alla “morale.”
In particolare, l’articolo 609 introduce nuovi criteri normativi a tutela del minore, che verranno affrontati nel dettaglio durante il modulo D del master Cifric in perizia e psicologia clinica
Data la complessità e l’estrema traumaticità di questi reati, l’indagine giuridica su casi di abuso o maltrattamento sui minori richiede sempre più spesso l’ausilio di uno psicologo professionista, che operi congiuntamente ad altri specialisti quali medici ed esperti forensi. Il colloquio con la vittima rappresenta una parte fondamentale del processo medico-legale, e lo psicologo incaricato deve possedere competenze specifiche nell’ambito dell’ascolto e delle modalità di intervista.
Tra i punti essenziali:
- Avvicinare il minore con estrema sensibilità, in un ambiente neutrale ma al tempo stesso protetto e tutelato, cercando di capire le sue vulnerabilità e presentandosi come una persona di aiuto e sostegno;
- Utilizzare strumenti comunicativi adatti al livello di sviluppo e alle eventuali limitazioni del minore;
- Coinvolgere attivamente il minore, chiedendogli di spiegare apertamente, con parole sue, ciò che accade o è accaduto;
- Tentare di ricostruire la storia dell’abuso sessuale (primo e ultimo abuso/presunto abuso, tipo di violenza, eventuali minacce ricevute, disturbi fisici e psicologici accusati…), raccogliendo le informazioni direttamente dal minore e avvalendosi, ove possibile, anche della testimonianza di genitori, familiari o tutori.