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Radiazione “di diritto” per gli psicologi condannati: la pronuncia della Consulta e le nuove frontiere della responsabilità disciplinare

Sentenza Corte Costituzionale 153/2025: addio alla radiazione automatica per gli psicologi condannati

Il 17 ottobre 2025 la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 153/2025, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge 56/1989 nella parte in cui prevedeva la radiazione “di diritto” per lo psicologo condannato in via definitiva a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo  .

Questa decisione segna una svolta significativa per la deontologia psicologica e per i rapporti fra responsabilità penale e responsabilità disciplinare, restituendo al sistema disciplinare autonomia, gradualità e garanzie.

 

1. Contesto normativo e problema affrontato

La legge 56/1989 disciplina la professione di psicologo, compresi i poteri disciplinari degli Ordini territoriali e le sanzioni. L’art. 26, comma 3, prevedeva che:

«La radiazione [dall’albo degli psicologi] è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.»

In altre parole, se uno psicologo subiva una condanna definitiva con pena uguale o superiore a 2 anni (non per delitto colposo), l’Ordine non poteva fare altro che radiare — indipendentemente da contesto, gravità specifica o decorso personale.

Questa previsione, però, è stata contestata in sede di legittimità costituzionale dal Tribunale di Roma, che nel procedimento tra P.P. A.d.P. e l’Ordine degli psicologi del Lazio ha sollevato la questione (ordinanza del 13 gennaio 2025)  .

Il tema centrale: l’automatismo sanzionatorio — sanzione rigida, predeterminata, senza margini decisionali — che poteva collidere con i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza.

 

2. Il ragionamento della Corte: principi fondanti

La Corte Costituzionale, nell’esaminare la norma, richiama un ampio filone giurisprudenziale in materia disciplinare che condanna gli automatismi che rendono “meccanica” la correlazione fra condanna penale e sanzione disciplinare. Già con decisioni storiche (es. sentenza 971/1988, 40/1990, 158/1990, 197/1993, 2/1999, 268/2016) la Consulta ha affermato che disposizioni che impongono la destituzione o cancellazione di albi per effetto automatico di una condanna violano i principi costituzionali, in particolare il principio di proporzionalità e il principio di autonomia dell’organo disciplinare rispetto al giudice penale  .

 

2.1 Principio di proporzionalità

La Corte sottolinea che una sanzione disciplinare (che è diversa dalla pena penale) deve essere calibrata al caso concreto. Il valore disvalente del reato non può automaticamente determinare la stessa sanzione, senza distinguere fra contesti più o meno gravi.

L’automatismo dell’art. 26, c. 3, impediva qualsiasi graduazione: tutte le condanne definitive ≥ 2 anni avrebbero comportato la stessa radiazione, senza considerare rilievi attenuanti, contesti, risocializzazione, evoluzione del soggetto ­– così violando il canone di proporzionalità e di ragionevolezza.

 

2.2 Autonomia dell’organo disciplinare

La Corte ribadisce che l’organo disciplinare non può diventare un mero “esecutore” della sentenza penale: deve poter valutare se, in concreto, la condanna incida sull’idoneità morale e professionale del soggetto a continuare a operare come psicologo.

Anche se il giudizio penale ha accertato la responsabilità, l’organo disciplinare conserva il potere di decidere se e come sanzionare, anche tenendo conto del “grado di incidenza” della condotta sulla qualità della professione. Automatismi che escludono qualsiasi discrezionalità sono contrari ai principi di garanzia e difesa.

 

2.3 Principio di uguaglianza

Infine, la Consulta rileva una disparità ingiustificata: molte altre categorie professionali o dipendenti pubblici non sono più soggetti a regole analoghe (gli automatismi sono stati abrogati o dichiarati incostituzionali). Tenere un regime speciale solo per gli psicologi, con una sanzione rigidamente fissa, appare discriminatorio e privo di ragion d’essere.

In sintesi, la norma censurata viola l’art. 3 Cost. (uguaglianza), l’art. 3 (parte generale, ragionevolezza e proporzionalità) e i principi impliciti di garanzia del processo disciplinare.

 

3. La decisione: che cosa ha dichiarato la Corte

In conclusione, la Corte Costituzionale:

Dichiara incostituzionale l’intero comma 3 dell’art. 26 della legge 56/1989 (nella parte che prevedeva la radiazione automatica). 

Determina che la disciplina generale degli illeciti disciplinari torna pienamente applicabile anche per i casi di condanna penale.

Stabilisce che il Consiglio dell’Ordine potrà nuovamente, in ogni caso concreto, esercitare il proprio potere discrezionale, scegliendo la sanzione più adeguata – che può includere la radiazione, se ritenuto opportuno, ma non in modo predeterminato e obbligato.

L’effetto è che da quel momento in poi non è più ammissibile alcuna radiazione “di diritto”, né alcun procedimento disciplinare che si fondi esclusivamente sull’esistenza della condanna definitiva.

 

4. Implicazioni deontologiche e pratiche per la professione di psicologo

4.1 Per gli Ordini territoriali

  • Devono adeguare i propri regolamenti disciplinari, eliminando ogni riferimento ad automatismi.

  • Nei procedimenti futuri, dovranno motivare la sanzione scelta, acquisire elementi su contesto, gravità, effetto sull’idoneità professionale.

  • Potranno valutare attenuanti (es. buona condotta successiva, riparazione, dichiarazioni di pentimento) come parte della decisione.

4.2 Per i colleghi iscritti / già radiati

  • Chi è già stato radiato “di diritto” sulla base dell’art. 26, c. 3, può impugnare quel provvedimento, chiedendo la revisione del procedimento disciplinare o la sua nullità per violazione costituzionale.

  • Coloro che subiranno in futuro procedimenti disciplinari dovranno attentamente contestare eventuali applicazioni meccaniche e rivendicare il diritto a un processo valutativo pienamente garantito.

4.3 Per l’interpretazione deontologica

  • La sentenza rafforza il ruolo del giudizio etico e contestuale nella valutazione disciplinare: la condotta va esaminata nel suo contesto, non solo come fatto “reificato” dalla sentenza penale.

  • Riafferma l’idea che la sanzione disciplinare non è una mera “conseguenza meccanica”, bensì uno strumento di tutela della professione e dell’utente: deve mirare all’“idoneità professionale”, non solo alla punizione.

4.4 Rischi residui e questioni aperte

  • La discrezionalità può generare difformità territoriali tra Ordini; serve un coordinamento deontologico nazionale per evitare disparità ingiustificate.

  • È importante che i codici deontologici e i regolamenti disciplinari siano aggiornati per evitare zone grigie o vuoti normativi.

  • In sede giudiziaria, la motivazione delle decisioni disciplinari diventa cruciale: chi subisce la sanzione potrà impugnarla sulle ragioni (o l’assenza di esse) più facilmente.

5. Conclusione

La sentenza n. 153/2025 rappresenta un’affermazione di principi fondamentali: la dignità della persona professionista, le garanzie procedurali, la proporzionalità delle sanzioni e il primato del giudizio critico sull’automatismo.

Per la professione di psicologo, è un passo verso una maggiore responsabilità etico-giuridica: il potere disciplinare si riappropria del suo ruolo di garante — non come mero esecutore, ma come organismo chiamato a giudicare con criterio, equità e attenzione al contesto umano dietro ogni condotta.

 

 

FAQ – Domande frequenti

1. Cosa cambia per gli psicologi condannati penalmente?

Non saranno più automaticamente radiati; il Consiglio dell’Ordine valuterà caso per caso l’idoneità professionale e la sanzione proporzionata.

2. Chi può contestare la radiazione automatica già subita?

Chi è stato radiato sulla base dell’art. 26, comma 3, può chiedere la revisione del procedimento o la sua nullità per violazione costituzionale.

3. Gli Ordini devono cambiare i regolamenti?

Sì, ogni riferimento a radiazioni automatiche deve essere rimosso e la sanzione deve essere motivata caso per caso.

4. La sentenza riguarda altre professioni?

La decisione riguarda gli psicologi, ma ribadisce principi applicabili in generale: proporzionalità, autonomia disciplinare e garanzie procedurali.

5. Come si valuta la sanzione disciplinare ora?

Il Consiglio dell’Ordine esamina contesto, gravità, buona condotta, riparazione del danno e impatto sulla qualità della professione.